Cani in condominio: cosa dice la legge sugli animali e sull’utilizzo degli spazi comuni
In questo articolo andremo a fare una panoramica relativa ad un aspetto molto caro a tutti i proprietari di cani, dal punto di vista legale.
Chi scrive è Valerio, per cui un veterinario e non un avvocato, ma come tutti i veterinari bisogna conoscere un po’ di normativa riguardo alla detenzione degli animali; visto che spesso mi vengono chieste informazioni al riguardo, ho deciso di riunirle tutte in un unico articolo.
Il problema principale relativo ai cani in condominio è quello dei vicini che si lamentano del fatto che il cane faccia confusione o, solitamente, sporchi; in linea di massima, il cane è sempre ammesso all’interno del condominio, e il suo sporco (almeno i peli) conta quanto lo sporco che possiamo fare noi umani con le scarpe oppure con i capelli che perdiamo.
Ovviamente, ci sono delle regole per gli spazi comuni in condominio, che il proprietario del cane deve seguire, e comunque cercare il dialogo con i vicini è, secondo me, sempre la soluzione migliore per chiarire le discrepanze; visto che però questo non sempre è possibile, cerchiamo di capire come funzionano le cose.
Il cane in condominio
Attualmente, è in vigore una riforma del condominio risalente al 2012 (ed entrata in vigore il 18 Giugno 2013) che ha cambiato un po’ le regole, rispetto agli anni precedenti, in linea generale impedendo all’assemblea condominiale di poter vietare la presenza di animali domestici in condominio, senza tra l’altro distinguere che tipo di animale domestico sia (basta che sia domestico, quindi cani, gatti, canarini, pesci, non le pantere insomma).
Secondo la riforma, il diritto di avere in casa l’animale domestico implica anche il diritto all’utilizzo, da parte dell’animale, delle le parti comuni del condominio (scale e ascensore).
Delibere contrarie a questo diritto sono considerate nulle, per cui se l’assemblea condominiale volesse vietare il passaggio degli animali è possibile, avendo in mano il verbale dell’assemblea condominiale (che è necessario, ovviamente), fare ricorso entro 30 giorni dalla data di delibera al giudice di pace della zona di residenza, per vedere annullata la sentenza e il condominio condannato a pagare un risarcimento.
Di solito questo basta per scoraggiare qualunque azione legale verso chi ha il cane in condominio.
Ci sono però due casi in cui, comunque, non si possono tenere animali, per cui attenzione:
- Le disposizioni degli ufficiali giudiziari della ASL, per motivi di igiene. Se un cane tenuto in condizioni disastrose può rappresentare un pericolo per l’igiene pubblica, qualcuno può chiamare un veterinario ASL (e solo un veterinario ASL, per cui io non potrei farlo perché non sono ufficiale giudiziario) che, se ritiene che ci sia necessità, può disporre l’allontanamento dell’animale. Qui si può fare ricorso, ma non è detto che la disposizione venga annullata, per cui i cani vanno tenuti con decoro.
- Se siamo in affitto, il contratto può vietare di possedere animali. Ce lo può vietare il padrone di casa, non il condominio con il regolamento condominiale (per cui attenzione!), e se firmiamo un contratto per affitto con una clausola di divieto di possedere animali, lo avremo accettato e ovviamente non possiamo contravvenire, pena la risoluzione del contratto (per cui ci buttano fuori di casa, in parole povere!).
Per quanto riguarda invece i rumori molesti, ovvero il cane che abbaia, in questo caso è comunque prevista una visita, anche se dei vigili urbani, e se verificano che il cane abbaia tutto il giorno (deve abbaiare continuativamente, non sue abbai e basta) e sopra la soglia di disturbo (si deve sentire dagli altri appartamenti) ci faranno una sanzione pecuniaria, anche se l’allontanamento in questo caso è molto raro.
Ci sono poi dei divieti specifici che impediscono di tenere un cane a minorenni, persone non sane di mente, delinquenti condannati, a chi è sottoposto a misure cautelative e a chiunque abbia riportato una condanna anche se non definitiva. Situazioni limite, ma comunque da ricordare.
Come comportarsi negli spazi comuni
Naturalmente, il comportamento negli spazi comuni è prerogativa del proprietario del cane, che deve fare tutto il possibile per evitare di arrecare disturbo agli altri condomini.
Bisogna in particolare stare attenti a non incorrere nelle fattispecie criminose: la principale è quella stabilita dall’articolo 672 del Codice Penale, che definisce un crimine “lasciar liberi, custodire senza le debite cautele e affidare a persona inesperta” gli animali; di solito, questo significa che il cane va tenuto al guinzaglio e con la museruola nelle aree comuni, ma in generale in tribunale bisogna essere in grado di dimostrare di aver fatto tutto il possibile perché il cane non arrecasse danno alle altre persone.
Questo significa che se sciogliamo il cane in giardino per fargli fare i bisogni e lui va a mordere un’altra persona, condomino o meno che sia, la colpa è nostra perché non dovevamo lasciarlo sciolto.
Altri obblighi, il guinzaglio deve essere non allungabile e non superiore al metro e mezzo di lunghezza, mentre la museruola può essere rigida o morbida, indistintamente, basta che sia adatta alla dimensione e alla struttura della testa del cane (che non sia inutile per il cane che abbiamo, insomma).
Le deiezioni, inoltre, vanno raccolte: questo è stabilito da un’ordinanza emessa per la prima volta nel 2009, che durava un anno ma che man mano viene rinnovata, e l’ultima volta questo è stato fatto nel 2016.
Raccogliere le deiezioni è una questione di igiene pubblica ed è un obbligo del proprietario (che quindi non può lasciarle in condominio aspettando che passi l’impresa di pulizie…); la mancata raccolta delle deiezioni porta ad una sanzione che cambia da regione a regione e da comune a comune, per cui in merito a questo bisogna consultare i regolamenti comunali, o in alcuni casi regionali.
Se siete curiosi potete chiedere a quanto ammonta la sanzione nel vostro comune ai vigili urbani, ma sarebbe meglio impiegare il tempo della telefonata a raccogliere le deiezioni e pulire, nel caso il cane faccia dei bisogni in condominio.
Per quanto riguarda la vecchia lista delle razze pericolose, invece, questa è abolita per cui non ci sono differenze, relativamente alla legge, per la razza di cane che abbiamo in condominio, anche se gli ufficiali giudiziari possono definire un cane “aggressivo” e, in questo caso, iniziare una procedura particolare in merito che potrebbe concludersi (cosa comunque molto rara) con l’allontanamento o con l’eutanasia del cane.
Articoli correlati
Domande nel forum
risposte
risposte
risposte
risposte
risposte
risposte
risposta
risposta
risposte
risposte
Commenti 1