Cani in appartamento, cosa è cambiato con la riforma del condominio
La riforma del condominio approvata verso la fine del 2012 ha avuto tra i punti cruciali quello degli animali in condominio. Ma qualcosa è cambiato?
Certo. Si può tranquillamente dire che c’è stato un cambio epocale, infatti prima di questa riforma, gli amministratori, tramite regolamenti condominiali potevano vietare ai condomini di avere animali domestici in casa; oggi invece questo non è più possibile.
Per la gioia degli amanti degli animali e dei cani, oggi anche se si abita in condominio, nessuno potrà vietarci di avere con noi in casa i nostri beniamini.
Bisogna ricordare che questa legge, anche se non nomina direttamente le famose aree comuni condominiali, permettendo ai condomini di possedere animali nella propria abitazione, consente giocoforza anche il passaggio ad essi nelle aree comuni.
Purtroppo però si sente ancora parlare di condomini che adottano il vecchio regolamento che vieta la presenza di animali domestici, il problema è che in merito all’attuazione della nuova legge ci sono pareri discordanti, in quanto alcuni sostengono che essa vada applicata solo per i regolamenti futuri, cioè quelli applicati dopo l’approvazione stessa, altri invece ritengono che tale legge debba essere adottata indistintamente, e che i regolamenti condominiali precedenti vadano modificati.
Non sono mancate le polemiche in merito alla definizione di “animale domestico” in quanto alcuni sostenevano che anche mucche e cavalli possono considerarsi tali.
In effetti la legge non fa una distinzione precisa, definendo quali animali siano considerati domestici e quali no. Ovviamente qui entra in gioco il buon senso, e possiamo quindi considerare gli animali domestici di cui parla il regolamento come quelli che vengono più precisamente definiti “animali da compagnia”, cioè cani, gatti, uccelli, roditori, rettili, pesci ecc. lasciando fuori gli animali da fattoria che ovviamente non potrebbero vivere in un condominio.
Resta invariato invece il principio dei rumori molesti provocati dagli animali, in quanto già precedentemente, si considerava rumore molesto l’abbaiare anomalo del cane, cioè quello insistente e dovuto, appunto, ad un anomalia comportamentale, mentre l’abbaiare fisiologico DEVE essere tollerato dai vicini.
Con questa riforma si sancisce un passo avanti nei diritti degli animali e delle persone che li amano e che vogliono poter godere della loro compagnia anche se vivono in appartamento.
Il rapporto uomo animale è un valore che va valorizzato e non ostacolato, e fa molto piacere che le autorità se ne stiano accorgendo favorendo per esempio l’ingresso dei cani nei ristoranti e simili.
Un esempio lampante di ciò che abbiamo appena detto l’ha fornito la regione Emilia Romagna, che ha approvato una normativa che permette a cani e gatti di entrare nelle aree ospedaliere al fine di favorire le attività come la Pet Therapy, che si sta affermando sempre di più come ottima pratica da affiancare alle terapie tradizionali in molte patologie anche gravi.
Sono queste le notizie che fanno ancora sperare in un’Italia migliore e più avanzata, libera da pregiudizi e da abitudini antiquate che vedono gli animali e i cani come esseri inferiori e sporchi.
Le regole da rispettare in condominio:
- I proprietari dell'animale, devono mantenere pulita l'area di passeggio;
- I proprietari del cane devono utilizzare il guinzaglio in ogni luogo;
- Nel caso di cane aggressivo bisogna applicare la museruola;
- Gli animali non possono essere lasciati liberi di circolare negli spazi comuni senza le dovute cautele sopra indicate;
- I proprietari degli animali debbono comportarsi in modo tale da non ledere o nuocere alla quiete e all'igiene degli altri conviventi dello stabile;
- Il condominio, in caso di rumori molesti o di odori sgradevoli per i quali è necessario chiedere la cessazione della turbativa per violazione delle norme sulle immissioni intollerabili ex articolo 844 del Codice civile, può richiedere l'allontanamento dell'animale dall'abitazione in base all'articolo 700 del Codice di procedura civile;
- Nel caso di immissioni rumorose è possibile ipotizzare, purché ne sussistano le condizioni, il reato di "disturbo del riposto delle persone" (articolo 659 del Codice civile) (l'elemento essenziale di tale fattispecie di reato è, però, l'idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l'effettivo disturbo alle stesse);
- Gli animali non possono essere abbandonati per lungo tempo sul balcone o nelle abitazioni perché si potrebbe ipotizzare il reato di "omessa custodia" (articolo 672 del Codice penale).
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