Dossier sulla coda tagliata ai cani
Da sempre siamo abituati a veder alcune razze come il boxer con la coda tagliata.
Questa pratica è stata abolita in Italia, ma resta la curiosità di sapere perché l’uomo è arrivato ad amputare la coda al suo migliore amico?
Sommario dell'articolo
“Lo dice lo standard”
In cosa consiste la caudotomia.
Il taglio della coda o caudotomia è un intervento praticato quando i cuccioli hanno appena qualche giorno di vita, sia perché in questo periodo la ferita rimargina prima ed anche perché da cuccioli è più facile effettuare questo piccolo intervento chirurgico, che consiste appunto nella rimozione della coda con l’utilizzo di forbici affilate o bisturi, la pelle circostante viene portata sopra la vertebra caudale che rimane esposta al fine di favorire la cicatrizzazione e la copertura della stessa.
I cuccioli di solito dopo qualche settimana guariscono completamente, solo di rado muoiono per via di un collasso circolatorio.
La spiegazione che molti allevatori hanno fornito in passato di fronte a questa crudele e barbara pratica è che lo standard di molte razze in questione richiede la coda mozza, dunque i cani che non hanno questa particolare caratteristica fisica non avranno mai la possibilità di diventare campioni di un certo valore.
Fortunatamente il Kennel Club, stabilì che il taglio della coda era puramente volontario e che nessun cane con la coda intera doveva essere penalizzato, quindi nemmeno le autorità competenti nelle mostre potevano addurre la presenza della coda come motivo di squalifica.
Ma gli allevatori ormai abituati a questa pratica non vollero abbandonarla adducendo altre argomentazioni in favore di questa, come ad esempio quella per cui bisognava mozzare la coda ai cani cosi da evitare che possano ferirsela in un eventuale combattimento.
Il taglio della coda nella storia
In passato molti cani venivano utilizzati per combattere attivamente la piaga dei roditori, in questi casi era preferibile che avessero solo un moncone di coda, in quanto poteva succede che i topi mordessero quest’appendice, provocando dolorose ferite ai cani.
Siccome in passato esistevano delle tasse sul possesso dei cani, per un certo periodo le razze da “utilità” quindi quelle utilizzate appunto per l’eliminazione degli animali nocivi, vennero esentati da questa imposta mentre i cani da caccia rimasero sottoposti a tassazione.
Quindi i padroni per esimersi dal pagamento, iniziarono a tagliare la coda anche alle razze da caccia, in quanto questa caratteristica denotava appunto l’utilizzo di questi ultimi come cani da “utilità”.
Questa pratica fu talmente in voga che in ogni paese di campagna andò a svilupparsi una nuova “figura professionale” ovvero il “mozza coda”.
Come avviene spesso nel mondo dei cani, ma anche di altri animali domestici, si tende a dire che questa o quell’altra caratteristica “si perde nella notte dei tempi" per darne una facile spiegazione, oppure per dire che non è facile o possibile darne una concreta.
Alcuni ricercatori però, studiando il libro sui cani più antico che sia mai stato ritrovato, scoprirono che lo scrittore latino chiamato Columella, vissuto nella metà del primo secolo avanti Cristo, suggeriva di mozzare la coda ai cuccioli al loro quarantesimo giorno di vita e di estrarne i “vermi”, in modo da proteggere gli animali dalla rabbia, in quanto si credeva che questa patologia fosse provocata dagli stessi.
Questa assurda precauzione scaturiva dal fatto che quando si mozza la coda ad una cane, fuoriescono nervi che sembrano vermi.
Dunque furono proprio questa assurda credenza a causare il taglio della coda in milioni di cuccioli durante i secoli successivi.
Il taglio della coda ai giorni nostri
La situazione in Italia
In Italia esiste una legge che vieta espressamente di tagliare la coda e le orecchie ai cani, precisamente si tratta della legge n.201 del 4 novembre 2010 pubblicata sulla Gazz.Uff. del 3 dicembre 2010, n. 28 che rettifica la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 in vigore dal 1° maggio 1992.
Di seguito riportiamo uno stralcio della seguente legge che riguarda nello specifico l’argomento in questione:
Articolo 10 – Interventi chirurgici (comma 1)
1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l’esportazione delle unghie e dei denti.
Eventuali violazioni dell’art. 10 comma 1, si configurano quali violazioni penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 544 ter del Codice Penale.
Le uniche eccezioni ammesse sono riportate nel comma 2 dello stesso articolo:
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
- a) Se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale;
- b) Per impedire la riproduzione.
A tal proposito il Consiglio Superiore di Sanità ha risposto in data 13/07/11 alla richiesta di “definire un ambito all’interno del quale prevedere la necessità di caudotomia” posta della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario.
In questo documento il Css si pronuncia “favorevole all’individuazione di razze di cani, che in funzione dell’attività svolta, possano essere sottoposte a cudotomia preventiva.”
In più, sempre nello stesso documento, è stilata una lista di razze in cui la caudotomia neonatale preventiva è consentita:
Si precisa che tale pratica è consentita solo in queste razze, nella prima settimana di vita, in quanto riduce il rischio di problemi sanitari durante le attività sportivo-venatorie.
È anche precisato che “alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani; e che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo venatoria”.
In fine auspica che tale intervento, al fine di garantire il benessere animale, sia effettuato in sedazione e anestesia locale.
Da tutto questo si evince, oltre al fatto che non è consentito il taglio della coda in razze diverse da quelle elencate, che questa operazione è riservata sempre e comunque al medico veterinario.
Per tanto quest’ultimo, secondo le linee guida della FNOVI (Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani) dovrà :
- provvedere o verificare che l’animale sia stato correttamente identificato e registrato nella Anagrafe canina territorialmente competente;
- che appartenga alle razze della tabella 1;
- acquisire il consenso informato scritto del proprietario/detentore/richiedente la prestazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice Deontologico del Medico Veterinario;
- acquisire la dichiarazione del proprietario/detentore/richiedente la prestazione circa l’effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-venatoria;
- produrre un certificato medico-veterinario relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
- conservare tutta la documentazione.
Il taglio della coda ai giorni nostri:
La situazione in Europa
Di seguito è riportata la tabella tratta dal documento del Consiglio Superiore di Sanità, contenente la situazione riguardo la caudotomia nel cane nei paesi europei:
Paese | Ratifica | Caudotomia | Note |
---|---|---|---|
Austria | Si | Ammessa | |
Azerbaijan | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Belgio | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Bielorussia | No | Ammessa | |
Bulgaria | Si | Vietata | |
Bulgaria | Si | Vietata | |
Cipro | Si | Vietata | |
Croazia | No | Ammessa per le razza da caccia | |
Danimarca | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Estonia | No | Vietata | |
Finandia | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Francia | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Germania | Si | Ammessa per le razza da caccia | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Lettonia | Si | Ammessa solo per fox terrier (wirw-smooth), Russian hunting Spaniel, German wire-haired, Pointing dog, Germani hunting terrier, Wlsh terrier | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Grecia | Si | n.d. | |
Lituania | Si | Vietata | |
Lussemburgo | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Macedonia | No | Ammessa | |
Montenegro | No | Vietata | |
Norvegia | Si | Vietata | |
Portogallo | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Repubblica Ceca | Si | Ammessa | Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87 |
Repubblica Slovacca | No | Vietata | |
Romania | Si | Vietata | |
Serbia | Si | Vietata | |
Repubblica Slovacca | No | Ammessa | |
Spagna | No | Ammessa con differenza fra le varie regioni | |
Svezia | Si | Vietata | |
Svizzera | Si | Vietata | |
Turchia | Si | Vietata |
Considerazioni finali
La caudotomia è sicuramente un argomento spinoso sul quale ci sono pareri discordanti, ma la considerazione che ogni buon conoscitore di cani dovrebbe tenere presente è: la coda rappresenta un forte mezzo comunicativo per il cane.
Con questo si può facilmente capire che indipendentemente dalle discussioni sul fatto che la caudotomia possa essere o meni dolorosa e via dicendo, togliere la coda al cane vuol dire non solo mutilarlo fisicamente ma anche dal punto di vista comunicativo.
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